L'art. 6, commi da 13 a 19 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001, cosiddetta Tremonti ambientale) agevola le Piccole e Medie Imprese per tutti gli investimenti di natura ambientale, necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge.
Sono ammissibili gli investimenti la cui realizzaizone sia iniziata PRIMA DEL 25 GIUGNO 2012 e TERMINATI ENTRO IL 31/12/2012 (a partire dal 26 giugno 2012 lo strumento è abrogato in termini di applicabilità fatti salvi i procedimenti avviati, e abbiamo una sentenza che evidenzia che è da intendersi per investimento avviato prima del 26/06/2012 e non entrato in esercizio prima del 26/06/2012) di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto (anche in leasing) in immobilizzazioni materiali inseribili nella voce B II della sezione DARE dello Stato Patrimoniale della società (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali; Immobilizzazioni in corso e acconti; Altri beni), necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge. In linea di massima è ammissibile: ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione, interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo; insonorizzazioni, vasche di contenimento; rimozione di strutture (es.: eternit); installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici compreso revamping, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.); interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo.
L’impatto ambientale è da riferirsi all’effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in miglioramento dell’all’attività svolta (ad esempio una New.Co. di scopo per un impianto di energia rinnovabile con totale cessione dell’energia è ammissibile, poiché l’impatto ambientale è dato dal fatto di evitare fonti fossili ed emissioni di CO2).
La quota di reddito destinata a investimenti ambientali, calcolato con l’approccio incrementale, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. L’investimento ambientale incrementale viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o IRPEF. Il beneficio Ires/Irpef è cumulabile con le tariffe incentivanti, onnicomprensive o i certificati verdi.
L’agevolazione è automatica (non bisogna aspettare un’autorizzazione, il meccanismo di fruizione è come quello della Tremonti tradizionale che ben conoscono i commercialisti, con la differenza che in questo caso il valore agevolabile è l’investimento incrementale).
PER RICONDURRE IL TUTTO AD UN ESEMPIO PRATICO, SU UN IMPIANTO DA FONTI RINNOVABILI IL RISPARMIO OSCILLA MEDIAMENTE TRA IL 12% ED IL 20% (dipende dall’esatto calcolo dei sovraccosti): VUOL DIRE CHE SU INVESTIMENTO DI € 1.000.000 L’AGEVOLAZIONE CHE SE NE PUÒ RICAVARE È DI 150.000/200.000 EURO (per il fotovoltaico non potrebbe in ogni caso essere superiore al 20% per rispettare i limiti di cumulabilità con la tariffa incentivante GSE).
La procedura prevede specifici adempimenti:
- PERIZIA GIURATA E ASSEVERATA: La Perizia, elaborata da Ingegnere iscritto all’Albo nonché Esperto e Valutatore per questa tematica del Ministero dello Sviluppo Economico, giura su requisiti, calcolo incrementale e cumulabilità con altri incentivi in essere (tipo conti energia, certificati verdi, ecc.).
- BILANCIO: In assenza delle indicazioni di cui al comma 16 dell’art. 6 legge 388/2000, si procede alla riapprovazione e rideposito del bilancio dell’anno di entrata in esercizio dell’investimento con le modifiche previste: a) indicazione in Nota Integrativa dell’investimento ambientale incrementale con le informazioni accurate circa la nozione di “costo ambientale” adottata e sui criteri di calcolo; b) iscrizione dell’investimento ambientale incrementale in apposita voce “Immobilizzazioni tecniche ambientali” o evidenza del leasing relativo all’impianto agevolato nella tabella dei leasing riportata in nota integrativa
- COMUNICAZIONE AL MINISTERO: Comunicazione informativa a fini statistici al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla riapprovazione del bilancio. Tale comunicazione, essendo ai fini statistici, non ha in ogni caso effetto diretto sulla fruibilità della detassazione, come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate (l'agevolazione è automatica senza necessità di autorizzazione preventiva)
- FRUIZIONE: Con la conversione in legge del Decreto Legge 193/2016 del 24 novembre 2016, è stato riformato l’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, eliminando lo sbarramento temporale dell’anno per la compensazione del credito derivante dall’integrativa a favore. Quindi, è possibile effettuare integrativa della dichiarazione dei redditi entro i termini di prescrizione. Il credito emergente dall’integrativa oltre i termini dell’anno, infatti, “può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
Si rammenta inoltre che l’art. 23 comma 9 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) ha riformato i criteri di utilizzo delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR:
- prevedendo la possibilità di compensare le suddette perdite non più in misura integrale, ma sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta;
- eliminando qualsiasi limitazione di carattere temporale per la compensazione;
- lasciando la possibilità di riportare illimitatamente e in misura piena (senza limite dell’80%) le perdite formatesi nei primi tre periodi d’imposta della società.
Come raccomandato dal Ministero dello sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate, è quanto mai opportuno che le caratteristiche tecniche dei beni oggetto d’investimento, tanto con riferimento alla loro capacità di ridurre l’impatto ambientale quanto di generare futuri risparmi di spesa, siano certificate da soggetti preposti a tele scopo con la specifica menzione che gli stessi sono necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente e che non trattasi di investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Inoltre, come emerso da alcune sentenze in materia (cfr. CTP Treviso, CTP Reggio Emilia e CTP Perugia), un’argomentata perizia di parte può risultare decisiva in caso di contestazione delle Entrate sulle modalità di calcolo della detassazione ambientale. Elaboriamo quindi una PERIZIA GIURATA ED ASSEVERATA da Ingegnere iscritto all’Albo nonché ESPERTO E VALUTATORE PER QUESTA TEMATICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.
NEGLI ULTIMI 3 ANNI E MEZZO IL NOSTRO TEAMWORK HA SUPPORTATO CIRCA 1.000 DETASSAZIONI TRASVERSALMENTE DISTRIBUITE PER TERRITORI, SETTORI, TIPOLOGIA E DIMENSIONE. INOLTRE, ABBIAMO GIA' AVUTO SUCCESSO IN CONTENZIOSI, IN CUI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, ANCE DI SECONDO GRADO, HANNO SANCITO LA CORRETTEZZA DEI CALCOLI E DELLE PROCEDURE APPLICATE.
Per approfondimenti
- Pieghevole Tremonti Ambientale
- Check List L. 388 per analisi preliminare gratuita