Il Ministero dei Beni culturali e del Turismo chiarisce le modalità di accesso e di utilizzo del credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator previsto dal decreto-legge Art Bonus
La disciplina per l'attuazione del Tax credit per il turismo digitale è stata approvata con decreto ministeriale del 12 febbraio 2015 e stabilisce che il credito d'imposta può essere riconosciuto a esercizi ricettivi singoli e aggregati, ad agenzie di viaggio e a tour operator nella misura del 30% dei costi sostenuti, che non devono superare la somma di 41.666 euro per ciascun soggetto, e fino ad un massimo di 12.500 euro.
Tali investimenti possono riguardare:
- impianti wifi a condizione che l’esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile;
- programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
- spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e su piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
- strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
- servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente.
Con una nota pubblicata il 25 maggio, il MIBACT ha fornito ulteriori chiarimenti sulla modalità di richiesta dell'incentivo e sull'utilizzo del credito d'imposta.
La domanda per l'accesso all'agevolazione deve essere presentata in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti
Pr il 2015, il rappresentante legale dell'impresa può registrarsi al Portale dalle ore 10:00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015, ottenere il codice di accesso, attivare una pratica relativa al Tax credit digitalizzazione, scaricare e compilare l'istanza da firmare digitalmente e da caricare sulla piattaforma insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute.
L'invio vero e proprio della domanda, invece, può avvenire dalle ore 10:00 del 13 luglio fino alle ore 12:00 del 24 luglio 2015. Dopo l'invio, il legale rappresentante ottiene una ricevuta con l'indicazione della data e dell’ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria.
Tra il 25 luglio e il 24 settembre 2015, infatti, il Ministero valuterà le domande pervenute, per poi procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco delle domande ammesse nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
Per gli anni successivi, le tempistiche sono:
- Compilazione istanza: 8-22 febbraio 2016 (relative ai costi sostenuti nel 2015); Click Day: 23-26 febbraio2016.
- Compilazione istanza: 6-21 febbraio 2017 (relative ai costi sostenuti nel 2016); Click Day: 22-28 febbraio2016.
Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare mediante i servizi telematici all’Agenzia delle Entrate. L'incentivo riconosciuto è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
All.:
Aggiornamento del 27 giugno 2015:
I campeggi possono beneficiare del credito d’imposta per il turismo digitale. Sono, invece, esclusi dal beneficio gli agriturismi. Lo ha precisato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito. I chiarimenti sono utili a definire l’ambito soggettivo dell’agevolazione, considerato che, relativamente alle spese sostenute nel 2014, dallo scorso 22 giugno 2015 è aperta la procedura per la compilazione delle istanze, mentre le domande potranno essere presentate dal prossimo 13 luglio fino al 22 luglio 2015. Il MiBACT verificherà l’ammissibilità della richiesta sulla base dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, nei limiti delle risorse disponibili. L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le FAQ pubblicate sul proprio sito è intervenuto per fornire importanti precisazioni sul perimetro soggettivo del credito d’imposta per il turismo digitale, l’agevolazione introdotta dall’art. 9 del DL 83/2014 (Decreto cultura), che ha trovato attuazione con il Decreto Ministeriale 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015).