L'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai "super-ammortamenti" di cui all'art. 1 commi 91 ss della L.208/2015.
Il citato articolo prevede che " ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'imposta e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento".
L'Agenzia precisa che dal tenore letterale della norma si evince come la sua applicazione riguardi soltanto le imposte sui redditi e non rilevi ai fini dell'IRAP. In particolare si precisa che la disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi.
Sotto il profilo temporale, l'Agenzia chiarisce che, ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (15 ottobre 2015-31 dicembre 2016) segue le regole della competenza previste dall'art. 109 commi 1 e 2, del TUIR.
Inoltre la maggiorazione in questionre, traducendosi in sostanza in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile,può essere dedotta- conformemente a quanto previsto dall'art. 102, comma 1 del TUIR- solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene". Pertanto se un impianto viene consegnato entro il 31 dicembre 2016 ma entra in funzione successivamente,si tratta comunque di un bene agevolato, i cui ammortamenti potranno essere aumentati a partire dal periodo,successivo al 2016, nel quale il bene entra in funzione (es. 2017).
Ulteriori chiarimenti vengono poi forniti in relazione ai beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, per cui l'art. 102 comma 5 del TUIR consente la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.
Poichè la maggiorazione del 40% opera " con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, l'Agenzia ritiene che essa non influiscasul limite di 516,46 euro. Pertanto la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.
A titolo semplificativo, se viene acquistato un bene per un valore di 516 euro, che verrebbe interamente dedotto nell'esercizio, con la maggiorazione del 40% il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 516,46 euro. In tal caso il bene "agevolato" può essere dedotto per intero per 722,40 euro.
Specifici chiarimenti sono altresì forniti con riferimento alle società non operative.
Sulla base del tenore letterale dell'art. 1, comma 91 della L. 208/2015, la maggiorazione del costo si applica esclusivamente con "riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria". Ne deriva, secondo l'Agenzia, che tale maggiorazione non rileva ai fini del test di operatività delle società non operative.
Inoltre, viene confermato che la disciplina delle società non operative non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge ( cfr.circ. nn. 25/2007 e 53/2009).Pertanto la maggiore quota di ammortamento del periodo di imposta (derivante dall'agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.
Una specifica domanda è stata posta in merito al legame tra ammortamenti civilistici e variazioni in diminuzione a fini fiscali, in particolare nel caso in cui l'importo imputato a bilancio sia inferiore a quanto previsto dal DM 31 dicembre 1988. Ad esempio per un bene di costo 100, con coefficiente di ammortamento 10, la variazione in diminuzione è pari a 4( cioè al 10% del magggior costo figurativo di 40). Se però l'impresa imputa a conto economico un ammortamento ridotto,per esempio pari a 8, ci si chiede se la variazione in diminuzione debba essere commisurata a questo importo (diventando 3,2 e cioè il 40% di 8) oppure se rimanga possibile effettuare la variazione in diminuzione a fini fiscali pari a 4.
L'agenzia ritiene valida quest'ultima soluzione. Infatti in considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
In caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.