La dotazione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di cui all'articolo 1, comma 434, della legge n. 190 del 2014, è di euro 44.138.500,00 per il 2015 e di euro 75.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per complessivi euro 194.138.500,00.
Soggetti Promotori
Sono ammessi a presentare i progetti e domanda di finanziamento, entro il 30 novembre 2015, i comuni che abbiano nel loro territorio la presenza di aree urbane degradate.
Oggetto dei progetti.
I progetti devono avere ad oggetto la riqualificazione delle aree urbane degradate, devono essere costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualita' urbana e alla riqualificazione del tessuto sociale, alla riqualificazione ambientale, mediante attivazione di servizi e interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione e rigenerazione urbana con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attivita' culturali, didattiche e sportive, senza ulteriore consumo di suolo, tra i quali, a titolo esemplificativo:
a) interventi finalizzati alla riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualita' del decoro urbano;
b) interventi di potenziamento e adeguamento di infrastrutture e/o sviluppo di servizi volti a sostenere l'attrattivita' della scuola e l'orientamento formativo dei giovani, ivi comprese idonee attrezzature per i disabili;
c) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi volti ad assicurare la protezione e l'accoglienza di adulti e minori vittime di violenza, tratta, sfruttamento e abusi sessuali;
d) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi di mediazione culturale volti alla riduzione della marginalita' e del disagio anche della popolazione immigrata;
e) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati e/o all'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani;
f) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati rivolti a garantire la sicurezza e salubrita' dell'abitare, il risparmio energetico, la mobilita' alternativa, il ciclo virtuoso dei rifiuti, la sostenibilita' ambientale complessiva degli interventi;
g) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o privati volti a stimolare l'insediamento di nuove attivita' imprenditoriali giovanili.
tal fine ogni proposta di progetto, a pena di esclusione, deve:
a) illustrare gli obiettivi generali e specifici, in modo chiaro e definito; illustrare i risultati attesi, soprattutto in termini di ricaduta nell'ambito di intervento su cui intende operare;
b) illustrare e articolare le attivita' progettuali; illustrare le modalita' di realizzazione del progetto sotto il profilo tecnico, metodologico, organizzativo e logistico; indicare il numero di destinatari diretti e beneficiari indiretti; indicarne le modalita' di individuazione;
c) indicare le aree in cui saranno svolte le attivita' progettuali;
d) prevedere un programma di intervento delle attivita', parte integrante della relazione di progetto;
e) contenere un programma economico finanziario, completo di eventuali contributi da parte del mercato privato cosi' come dei fondi comunitari.
Fatte salve le cause di esclusione espressamente previste dal bando, sono altresi' escluse le proposte progettuali che non rispettino le condizioni di ammissibilita' di cui all'articolo 2 e le proposte che:
a) non siano costituite da un insieme coordinato di interventi;
b) siano finalizzate esclusivamente ad attivita' di formazione, studio e ricerca;
c) siano relative a progetti concernenti la gestione ordinaria delle attivita' usualmente svolte da uno qualsiasi dei soggetti proponenti;
d) non siano presentate secondo le modalita' indicate al successivo articolo 4;
e) non indichino puntualmente quali siano i risultati attesi dalla singola azione progettuale proposta, individuando in una apposita sezione tecnica della relazione di progetto, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), l'indicatore misurabile di tali risultati e non si impegnano a rilevare il raggiungimento dei risultati attesi dall'azione progettuale proposta mediante la misurazione degli indicatori di risultato presenti nella relazione di progetto;
f) siano presentati dal singolo comune, qualora lo stesso abbia altresi' presentato altro progetto in forma aggregata con altri comuni.
Il progetto e' elaborato:
a) a livello di studio di fattibilita', masterplan e progetto preliminare. Quest'ultimo, per gli interventi di riqualificazione urbanistica e infrastrutturale, costituisce il livello minimo;
b) il documento di cui al precedente punto a) deve essere corredato da una documento di analisi che evidenzi le condizioni di partenza dell'area di interesse del progetto relativamente a:
- esistenza di fenomeni di devianza e criminalita' anche giovanile, ivi compresi quelli relativi a tratta e sfruttamento, violenza di genere e abusi sessuali su minori e adulti;
- tasso di abbandono scolastico comunale superiore alla media nazionale;
- limitate opportunita' culturali e sociali;
- presenza di fenomeni massicci di immigrazione irregolare e clandestina;
- presenza di immobili abbandonati, aree compromesse o degradate, cosi' come richiamate dalla Convenzione europea del paesaggio del 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14, quali aree industriali dismesse, spazi pubblici degradati e residuali, edifici pubblici o privati destinati ad uso pubblico che hanno perso le loro originarie funzioni;
- estensioni significative rispetto al contesto locale;
- collocazione strategica rispetto al contesto urbano e all'assetto infrastrutturale;
- aree con significativi fenomeni di contrazione delle attivita' commerciali di vicinato o del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alla piccola impresa, alle attivita' artigianali, alle attivita' professionali, alle start-up.
Modalità di presentazione delle domande
La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato "Codice dell'amministrazione digitale", dal legale rappresentante del comune ovvero del comune capofila dell'aggregazione temporanea o da un suo delegato, a pena di esclusione.
Le domande devono essere inviate entro il termine perentorio del 30 novembre 2015, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita', esclusivamente a mezzo posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo PEC areeurbane.po@pec.governo.it, conformemente alle norme del "Codice dell'amministrazione digitale". Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla "Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate" e' allegata la documentazione (in formato PDF), predisposta anche avvalendosi di dati forniti dalle competenti Amministrazioni, ai fini della verifica dell'ammissibilita' della domanda e dell'attribuzione dei punteggi.
Procedura di valutazione
La procedura di valutazione e' effettuata dal comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, secondo le seguenti fasi:
a) la segreteria tecnica del comitato provvede all'accertamento della completezza della domanda e alla verifica di tutti i documenti e requisiti di ammissibilità, pena l'esclusione dalla procedura di valutazione;
b) il comitato provvede alla valutazione delle domande, all'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione allegata
Individuazione dei progetti ammessi al finanziamento.
I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.
Il comitato tiene conto dei seguenti criteri di priorita':
a) a parita' di punteggio di interventi presentati da un comune e da un'aggregazione di comuni e' data priorita' al progetto presentato dall'aggregazione di comuni;
b) a parita' di punteggio, nel caso di intervento diviso in piu' lotti o parti, sono valutati prioritariamente gli interventi che costituiscono lotti o parti conclusivi di interventi gia' avviati.
Progetti oggetto delle convenzioni o accordi di programma.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con i soggetti promotori dei progetti medesimi.
Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri e le modalita' per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
I soggetti che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attivita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge n. 190 del 2014.
La mancata stipula delle convenzioni o degli accordi di programma, per cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta l'esclusione del progetto e l'individuazione di altro progetto beneficiario secondo il punteggio ottenuto e compatibilmente con le risorse disponibili.
Ai sensi del comma 433 della citata legge n. 190 del 2014, l'insieme delle convenzioni o degli accordi di programma stipulati costituisce il Piano.
Finanziabilità degli interventi
Le convenzioni o gli accordi di programma, contenenti gli interventi, costituenti il Piano, sono finanziate, in ordine di punteggio decrescente ottenuto, fino al limite di capienza annuale delle risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2015, 2016 e 2017. Ai fini del computo delle risorse disponibili per ciascun anno si tiene conto delle risorse finanziarie indicate nel cronoprogramma per ciascun anno, al netto delle risorse provenienti da enti pubblici o privati, e nei limiti delle somme indicate per ciascun anno nel quadro economico, entrambi allegati al progetto. Non sono ammesse richieste di finanziamento aggiuntive.
Per ciascun progetto, il finanziamento a carico del Fondo non puo' essere inferiore a euro 100.000 euro e non puo' in ogni caso superare l'importo massimo di 2.000.000 di euro. Fermo restando tale importo massimo a carico del Fondo, i comuni e le aggregazioni temporanee di comuni possono presentare progetti che prevedano un costo complessivo superiore delle iniziative proposte, purche' specifichino in modo documentato, pena l'inammissibilita', le ulteriori fonti di finanziamento disponibili