È in arrivo un nuovo decreto del Governo sugli incentivi alle energie rinnovabili, che però non prevederanno alcun sostegno per il fotovoltaico: lo annuncia il vice ministro allo Sviluppo, Claudio De Vincenti, parlando a un convegno:
"L’Esecutivo ritiene che questi impianti non abbiano più bisogno di sostegno" spiega.
Il decreto con la proroga degli incentivi agli investimenti nelle rinnovabili arriverà entro fine febbraio e conterrà un piano per il prossimo triennio.
Rinnovabili non fotovoltaiche
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.268/2014 il decreto 6 novembre 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente, che dà il via ai nuovi incentivi per gli impianti da fonti rinnovabili non Fotovoltaiche (FER elettriche) ammessi dalla rimodulazione.
Il provvedimento è atteso in vista dell’esaurimento del tetto incentivato attualmente previsto di 5,8 miliardi di euro (a fine novembre 2014 il contatore GSE del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi era a quota 5,390 miliardi di euro).
L’obiettivo della Strategia Energetica Nazionale resta quello di ridurre del 30% i consumi entro il 2030. Ma, come detto, gli incentivi al settore con comprenderanno il fotovoltaico, che non si ritiene abbia più bisogno di incentivazione.
In generale, il decreto conterrà una rimodulazione del sistema di incentivi più rispondente al mercato e meno gravoso per le bollette. Ricordiamo che, in materia di incentivi alle rinnovabili non fotovoltaiche, sono aperti i termini per il regime di incentivazione di impianti che beneficiano di certificati verdi, tariffe onnicomprensive o tariffe premio: possono rimodulare l’agevolazione su un periodo di sette anni, riducendo l’importo annuo. Il provvedimento attuativo dell’incentivo è il decreto ministeriale del 6 novembre 2014, in attuazione del decreto Destinazione Italia del 2013 (articolo 1, commi da 3 a 6, DL n. 145/2013), in base al quale i titolari di impianti possono presentare richiesta entro il entro il 17 febbraio 2015.
Il provvedimento si rivolge ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di certificati verdi, tariffe onnicomprensive o tariffe premio, stabilendo le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull’energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi da quelli fotovoltaici.
Le due opzioni
- Continuare ad usufruire del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, perdendo la possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti per gli interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito, per 10 anni a partire dal termine del periodo di diritto al regime incentivante.
- Scegliere la rimodulazione dell’incentivo spettante in base alle formule contenute nell’Allegato 1 del DM 6 novembre 2014, in tal caso il produttore accederà ad un incentivo ridotto di una certa percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni.
Nuovi incentivi
Nel caso in cui si scelga di esercitare l’opzione di rimodulazione, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, in caso di interventi realizzati sullo stesso sito dell’impianto non si avrà diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, anche qualora l’esercente rinunci all’incentivo rimodulato, a parte il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, se compatibili con il proprio meccanismo incentivante. Per quanto riguarda gli stessi impianti da rinnovabili non fotovoltaiche ammessi dalla rimodulazione, è possibile accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente in caso di:
- interventi di potenziamento;
- interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all’incentivo originario;
- interventi di rifacimento totale degli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, se effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine
I titolari di impianti da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che vogliano esercitare l’opzione per il regime di incentivazione, devono inoltrare la richiesta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 6 novembre 2014, quindi entro il 17 febbraio 2015, secondo modalità che dovranno essere definite e pubblicate dal GSE.
Fonte: G.U. n.268/2014