Finalità
L'Azione promuove la costituzione di forme di cooperazione tra gli operatori del settore forestale per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Beneficiari
Possono presentare domanda unicamente le forme associate di cooperazione costituite in qualunque forma contemplata dall'ordinamento civilistico quali, a mero titolo di esempio, Associazioni Temporanee di Scopo, Associazioni volontarie, Fondazioni, Consorzi, Poli, Reti e Filiere.
Le forme associate di cooperazione dovranno: essere costituite da almeno tre soggetti; prevedere tra i soggetti associati la presenza di una Università, un Ente, un Centro od un Istituto di ricerca; prevedere la presenza tra i soggetti associati di almeno un rappresentante per almeno due delle categorie di seguito elencate: proprietari o gestori in via non temporanea di superfici forestali o impianti di arboricoltura da legno; produttori primari e imprese di utilizzazioni forestali; società cooperative, operatori dell'industria e imprese di commercializzazione e vendita; Imprese, anche artigianali, di prima trasformazione; Università, Enti, Centri ed Istituti di ricerca, pubblici e privati; Società di servizi; Altri soggetti, pubblici o privati, operatori del settore forestale;
Tipologia investimenti ammissibili
L'Azione finanzierà i costi sostenuti per la costituzione di forme di cooperazione tra operatori del settore forestale, la esecuzione di investimenti per la realizzazione di progetti di sviluppo precompetitivo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, compresi progetti pilota e di dimostrazione iniziale, di durata complessiva non superiore a 11 mesi a partire dalla data di ammissione a finanziamento della richiesta di contributo.
Ciascuna forma di cooperazione potrà presentare un solo progetto di sviluppo.
Sono considerate ammissibili le attività di progettazione di dettaglio ed industrializzazione, la campionatura e verifica di prodotto, la realizzazione di prototipi, compresi prove e test di laboratorio, lo sviluppo di processi e l'introduzione di nuove tecnologie a carattere innovativo. Il grado di innovazione dei progetti presentati, la loro attitudine a perseguire gli obiettivi della Azione e concernere priorità ed interessi regionali saranno valutate sulla base di elementi di carattere tecnico e prestazionale, che configurino un’effettiva innovazione, di prodotto e di processo, quantificabile con parametri oggettivi, rispetto allo stato dell’arte.
I progetti devono riguardare lo sviluppo di tecnologie innovative:
- di prodotto, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazione ed il collaudo di prototipi;
- di prodotto e di processo, produttivo e/o organizzativo, limitatamente all'insieme di attività che precedono l'adozione delle nuove tecnologie nel processo produttivo, compresa la realizzazioneed il collaudo di prototipi;
- di processo produttivo e/o organizzativo, limitatamente all'insieme di attività che precedonol'adozione delle nuove tecnologie nel processo, compresa la realizzazione ed il collaudo diprototipi;
Agevolazioni previste
La Azione sostiene i costi necessari per realizzare investimenti materiali ed immateriali relativi a:
· costituzione della forma di cooperazione;
· realizzazione del progetto di sviluppo precompetitivo di prodotto, di prodotto e processo o di processo a carattere innovativo;
La percentuale di contributo per la costituzione della forma di cooperazione e la realizzazione del progetto di sviluppo è pari al 90% della spesa massima ammissibile e dei costi documentati ed effettivamente sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal progetto approvato.
Non è ammessa la possibilità di cumulare gli aiuti previsti dal presente bando con altri aiuti pubblici.
La domanda di aiuto deve riguardare la costituzione di forme di cooperazione e la realizzazione di investimenti di importo non inferiore a 50.000,00 Euro, e sino ad un massimo riconosciuto in termini di spesa ammissibile di 150.000,00 euro, al netto di qualsiasi imposta.
Nel caso di forme di cooperazione a carattere temporaneo, ciascun soggetto associato, mandanti e mandatario, può presentare una domanda di aiuto relativa alla parte di costi necessari per la realizzazione del progetto di sviluppo che sosterrà direttamente, come risulta dal piano finanziario allegato al progetto. In tal caso l'importo massimo del progetto di sviluppo è elevato sino ad un massimo riconosciuto in termini di spesa ammissibile di 350.000,00 euro, al netto di qualsiasi imposta.
Gli aiuti concessi ai sensi della presente Misura rientrano fra gli aiuti “De Minimis” di cui al REG. (CE) N. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore e successive integrazioni e modificazioni.
Tutti gli investimenti devono essere già stati definiti nel dettaglio a livello di progetto di investimento, all'atto della presentazione della domanda e devono prevedere una durata massima non superiore a 11 mesi.
Scadenza
03/06/2014
Allegati
DD776_01_04_2014_BandoMisura124_2.pdf
Misura_124_2_Allegato_A.pdf
Misura_124_2_Allegato_B.pdf
Misura_124_2_Modello_1.doc
Misura_124_2_Modello_2.doc
Misura_124.2_Modello_3.doc
Misura_124_2_Modello_quietanza.doc
Misura_124_2_Dichiarazione_fatture.doc