Il Bando è inserito nell’Asse II – Sostenibilità ed efficienza energetica – del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/20131, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.). Il Bando è inoltre inserito nell’Asse II – Produzione di energie da fonti energetiche rinnovabili – del Piano di Azione Regionale, approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 5-4929 del 19 novembre 2012
Beneficiari
Possono richiedere l’agevolazione:
- Amministrazioni pubbliche che producono energia per il soddisfacimento del proprio fabbisogno in edifici esistenti ad uso pubblico5;
- Amministrazioni pubbliche che cedono a terzi l’energia prodotta, e imprese che realizzino l’intervento presso un’unità locale avente un codice primario ATECO 2007 tra quelli elencati all’allegato 3 al bando.
I soggetti che presentano la domanda di agevolazione devono essere titolari di diritto di proprietà o diverso diritto reale o di godimento rispetto ai beni oggetto dell’investimento.
Interventi ammissibili
a) realizzazione di un impianto di produzione di sola energia termica alimentato da biomasse provenienti dalla filiera forestale, nonché di eventuali strutture per la lavorazione e lo stoccaggio della biomassa presso il sito dell’impianto;
b) realizzazione di un impianto di produzione di sola energia termica alimentato da biomasse provenienti dalla filiera forestale e dei relativi sistemi di valorizzazione dell’energia prodotta (reti di distribuzione, sottostazioni ecc. a servizio dell’unica utenza servita dall’impianto), nonché eventuali strutture per la lavorazione e lo stoccaggio della biomassa presso il sito dell’impianto;
c) realizzazione di nuovi sistemi per lo sfruttamento del calore prodotto da impianti cogenerativi alimentati da biomasse provenienti dalla filiera forestale (quali ad esempio, reti di distribuzione, sottostazioni d’utenza, reti di teleriscaldamento asservite ad utenze industriali).
L’intervento proposto deve soddisfare una serie di requisiti generali tra i quali: essere tale da determinare un’agevolazione minima di 20.000 euro (in termini di costi ammissibili; essere avviato dopo la presentazione della domanda; essere concluso entro 24 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione; la potenza primaria minima in ingresso all’impianto alimentato a biomassa (anche nel caso di domanda riguardante il solo sistema di valorizzazione del calore prodotto) deve essere superiore ad 1 MW; l’approvvigionamento deve essere realizzato con biomassa forestale prodotta, per una quota pari ad almeno il 50% del consumo annuo della stessa nei primi tre anni di esercizio dell'impianto e pari ad almeno il 70% negli anni successivi, in porzioni di territorio site entro un raggio di 50 km dall'impianto di utilizzo: annualmente.
Spese ammissibili
Le tipologie di costi ammissibili sono:
a) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli interventi;
b) installazione e posa in opera;
c) opere edili, solo se strettamente necessarie e connesse alla realizzazione degli interventi;
d) spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione; le suddette spese tecniche sono ammesse nei limiti del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque non superiori a € 50.000.
Agevolazione
A. Per i soggetti pubblici di cui alla lettera A, il contributo è concesso esclusivamente a fondo perduto fino al 60% del progetto
B. Per i soggetti di cui alla letterea B, l’agevolazione può coprire fino al 100% dei costi ammissibili dell’investimento e si compone di una parte di finanziamento a tasso agevolato, fino al 100% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, e di una parte di contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 20% degli stessi. Nel rispetto dei limiti suddetti e delle intensità massime previste a seconda della normativa relativa agli aiuti di stato applicata, il soggetto proponente potrà comporre l’agevolazione a secondo delle proporie necessità. Il finanziamento a tasso agevolato è dato per l’80% da fondi regionali a tasso zero e per il restante 20% da fondi bancari a tasso convenzionato, e dovrà essere restituito in 72 mesi, di cui 12 di preammortamento, in rate trimestrali posticipate. L’agevolazione può essere concessa sulla base di una delle quattro tipologie di aiuto di seguito descritte.
TIPOLOGIA 1 – AIUTI “DE MINIMIS” (Regolamento 1998/2006)
La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata in relazione a tutti gli interventi previsti. Il valore dell’aiuto di Stato concesso, dato dall’ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, sommato a tutti i contributi concessi alla stessa impresa a titolo di “de minimis”, su qualunque tipo di intervento, anche da altri enti, nell’esercizio finanziario in corso al momento della concessione e nei due esercizi finanziari precedenti, non deve superare € 200.000,00
TIPOLOGIA 2 – AIUTI CALCOLATI SUL VALORE DELL’INVESTIMENTO (Regolamento 800/2008 – artt. 13 e 15)
La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata in relazione a tutti gli interventi previsti. Il valore dell’aiuto di Stato concesso, dato dall’ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato al valore dell’investimento in termini di costi ammissibili deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.
Localizzazione dell’unità locale interessata dall’intervento |
Piccola impresa |
Media impresa |
Grande impresa |
Intervento realizzato in Area 107.3.c (in precedenza 87.3.c) |
30% | 20% | 10% |
Intervento realizzato NON in Area 107.3.c (in precedenza 87.3.c) |
20% | 10% | Non ammissibile |
TIPOLOGIA 3 – AIUTI DI STATO CALCOLATI SUI SOVRACCOSTI (Regolamento 800/2008 – art. 23)
La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata solo in relazione alle iniziative ammissibili a) e b) degli Interventi ammissibili. Il valore dell’aiuto di Stato concesso, dato dall’ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.
Base giuridica di riferimento | Piccola impresa |
Media impresa |
Grande impresa |
Art. 23 - aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili |
65% | 55% | 45% |
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) 800/2008, senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi, e facendo riferimento alla cosiddetta "situazione controfattuale".
TIPOLOGIA 4 – AIUTO N 632/2008 (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente)
La presente tipologia di aiuto può essere utilizzata solo dalle PMI in relazione all'intervento ammissibile c) per la costruzione di sistemi di distribuzione ed utilizzo del calore prodotto mediante le relative infrastrutture (tubature e impianti di distribuzione) unicamente in relazione ad un impianto di cogenerazione alimentato da biomasse di origine forestale altamente efficiente o che si configuri come
“teleriscaldamento energeticamente efficiente”.
Gli investimenti ammissibili sono quelli destinati sempre a unità di cogenerazione ad alto rendimento e alla relativa infrastruttura di distribuzione. Devono essere utilizzate solo tubature energeticamente efficienti. Non sono ammissibili investimenti per la sostituzione di tubature esistenti o per la creazione della semplice infrastruttura (senza centrale di generazione). Le tubature e gli impianti all’interno degli edifici che riceveranno il riscaldamento non possono beneficiare degli aiuti.
Il valore dell’aiuto di Stato concesso, dato dall’ESL corrispondente al finanziamento agevolato e dal contributo a fondo perduto, rapportato ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario deve rispettare le intensità massime indicate nella tabella seguente.
Base giuridica di riferimento | Piccola impresa |
Media impresa |
Aiuti per il teleriscaldamento (aiuto N 632/2008 e Disciplina aiuti tutela ambientale) |
80% | 70% |
Inoltre l’agevolazione complessivamente concessa non può in ogni caso essere superiore agli importi
indicati nella tabella seguente:
Base giuridica di riferimento | Piccola impresa |
Media impresa |
Importo massimo dell’agevolazione | € 150.000 | € 200.000 |
I costi ammissibili vengono calcolati come previsto ai sensi della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, ovvero i costi ammissibili, sono limitati ai sovraccosti d’investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello richiesto dalle norme comunitarie, e al netto di qualsiasi profitto (comprese le entrate derivanti dalla vendita di calore o di certificati verdi) o costo operativo verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento in esame, in conformità del punto 106 in combinato disposto con i punti 81, 82 e 83 della citata Disciplina.
Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche
Rispetto agli stessi costi ammissibili l’agevolazione di cui al presente bando:
• non è cumulabile con altri incentivi regionali;
• è cumulabile con incentivi statali:
- entro il limite del 100% dei costi ammissibili totali per l’investimento;
- nei rispetto delle soglie massime previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata;
- laddove sia consentito dalla relativa disciplina comunitaria e nazionale.
Procedure
Le domande devono essere inviate via Internet dalle ore 9.00 del giorno 15 gennaio 2013 fino alle ore 24.00 del giorno 15 marzo 2013. Il file di testo della domanda messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione, deve essere stampato, firmato dal richiedente e spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro cinque giorni dall’invio telematico,
Il bando è della tipologia “a graduatoria di merito”, e quindi le domande saranno finanziate secondo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Il Finanziamento agevolato (costituito da fondi regionali e fondi bancari) viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario. Finpiemonte invia l’autorizzazione alla banca nel momento in cui la Regione emette il provvedimento di concessione.
Il Contributo a fondo perduto viene erogato in più soluzioni per stati di avanzamento dell’intervento, a
seguito delle rendicontazioni in itinere e finale.
Per i soli soggetti di cui alla lettera A, l'erogazione del contributo a fondo perduto può avvenire con anticipazione del 70% a seguito della comunicazione di inizio lavori da parte del beneficiario e saldo ad avvenuta presentazione, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, della rendicontazione finale delle spese.
Documenti
BANDO_ Biomasse_Linea_d-azione_I.pdf
Allegato_1A_ModuloDomandaBiomasse.pdf
Allegato_1B_ModuloDomandaBiomasse.pdf
Allegato_2_RTEBiomasse.pdf
Allegato_3_Ateco_biomasse.pdf