La Legge di Stabilità 2015 ha previsto un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali.
È il patent box e riguarda marchi, brevetti e know-how delle imprese. Dopo aver illustrato i beni oggetto di agevolazione e il regime di tassazione, approfondiamo tutti gli aspetti legati al calcolo del reddito e alla procedura di ruling, obbligatoria nel caso di utilizzo diretto di queste tipologie di beni.
Ai fini del calcolo della quota di reddito agevolabile occorre considerare il rapporto tra:
- costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (tale valore è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare);
- costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre il bene.
In questo modo si determina il coefficiente da applicare al reddito derivante dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale. In caso di uso diretto è necessario individuare il contributo economico derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita
Procedura di ruling
La procedura di ruling permette di determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi correlati: è necessario presentare istanza all’ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento, tramite raccomandata o consegna diretta. Il plico dovrà contenere anche un supporto informatico con copia digitale della domanda.
Nell’istanza (che può essere presentata in carta libera) vanno indicati i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata. Entro 120 giorni dalla presentazione, va prodotta eventuale documentazione integrativa in modo da fornire una rappresentazione analitica dei beni dal cui utilizzo deriva la quota di reddito agevolabile: dovrà essere compresa una dettagliata indicazione dei metodi e criteri di calcolo del reddito d’impresa o della perdita derivante dall’utilizzo dei beni oggetto dell’opzione, nonché le ragioni alla base della selezione di tali metodi e criteri. Se carente degli elementi essenziali, l’istanza verrà rigettata, entro 30 giorni (180 giorni se presentata entro il 30 giugno 2016). li uffici delle Entrate inviteranno l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentate, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite ed eventualmente formulare richiesta di ulteriore documentazione. La procedura sarà perfezionata attraverso la sottoscrizione di un accordo tra Agenzia e responsabile dell’impresa.
Semplificazioni
La circolare 36/E/2015 ha introdotto semplificazioni per la procedura da parte di micro imprese e PMI: non è obbligatorio illustrare metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Ricorrere a operazioni societarie per fare in modo che la procedura non sia obbligatoria non sarà considerata elusione fiscale né verrà considerata abuso: resta inteso che la sua assenza non farà venire meno la possibilità di controlli successivi per verificare la congruità dei corrispettivi tra società dello stesso gruppo.
Perdite da Patent box
In previsione di aderire al regime del Patent box, l’impresa dovrà determinare il reddito prodotto dal bene immateriale. È tuttavia possibile che tale bene, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, produca un reddito negativo. In tali casi l’impresa potrà rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui il reddito sarà positivo. In caso di risultato negativo, derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo. Le perdite generate in vigenza del regime del Patent box dovranno essere recuperate,
Le istanze di accesso al regime facoltativo, spiega l'Agenzia, possono essere presentate in carta bianca, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnate direttamente a mano, all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate, indifferentemente alla sede di Roma o a quella di Milano.
In caso di invio a mezzo raccomandata a/r, l’istanza si considera presentata alla data di spedizione della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale.
La relativa documentazione può essere presentata, o integrata, entro 120 giorni dalla trasmissione della domanda.
Patent Box nella bozza del nuovo Unico PF 2016
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del nuovo modello Unico persone fisiche 2016, relativo al 2015, che tiene conto di una serie di nuove agevolazioni, dal credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole, il cosiddetto School Bonus, fino al nuovo regime forfetario per le partite Iva.
Tra le novità rientra anche il Patent box: l'agevolazione dovrà essere inserita nei quadri relativi al reddito d’impresa in contabilità ordinaria nella colonna 1 del rigo RF50.
I calcoli per la determinazione del Patent box non dovranno essere riportati nell'Unico: nello spazio apposito basterà indicare l’importo della variazione in diminuzione dal reddito d’impresa che ne deriva.
Aggiornamento del 12 Febbraio 2016 : Patent box - Lombardia prima per domande tassazione agevolata
Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Queste le Regioni che hanno manifestato maggior interesse per il Patent Box, il regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall'uso di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Al primo posto per numero di domande di adesione al Patent Box si colloca la Lombardia con 1.240 richieste, seguita dal Veneto (706 istanze), dall’Emilia Romagna (636), dal Piemonte (378) e dalla Toscana (367). In tutto, sono 4.500 le richieste di adesione all'opzione inviate all'Agenzia. A inizio gennaio, dopo un mese e mezzo di operatività dello strumento, erano già 1.100.
Relativamente ai beni oggetto delle domande presentate, spiccano marchi (36%), know how (22%) e brevetti (18%); i disegni e i modelli si fermano invece a quota 14% e i software al 10%.
Per quanto riguarda le tipologie di imprese interessate, a livello nazionale prevalgono quelle con fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro, in tutto 1.349, seguite dalle aziende con ricavi tra uno e 5 milioni. A scegliere la detassazione sono però anche da 659 imprese con fatturato fino a un milione di euro.
Aggiornamento del 26 marzo 2016: Un mese in più di tempo per la documentazione integrativa della domanda di accesso al patent box 2015 presentata entro dicembre: proroga Entrate a fine maggio.
Il Fisco ufficializza l’attesa proroga sul patent box, ci sarà un mese di più per l’invio della documentazione per avvalersi del beneficio fiscale sui brevetti già dal 2015, con uno slittamento del termine a fine maggio: lo comunica l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 marzo 2016, che contiene la proroga di un mese rispetto all’attuale scadenza fissata a fine aprile.
In pratica, i contribuenti che entro il 31 dicembre scorso hanno presentato domanda per il patent box, la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti, marchi e via dicendo), hanno tempo fino alla fine di maggio per presentare l’ulteriore documentazione richiesta.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del dicembre scorso prevedeva la presentazione di un’istanza per l’accesso alla procedura di ruling entro il 31 dicembre, con la possibilità poi di integrarla entro i successivi 120 giorni. Quindi, entro fine aprile appunto. La proroga sposta il termine a 150 giorni, quindi a fine maggio.
Aggiornamento del 28 Settembre 2016: detassazione anche per marchi in via di registrazione
Nuovi chiarimenti sul regime di opzionale di tassazione agevolata noto come Patent Box.
Con la risoluzione n. 81/E del 27 settembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che anche i marchi oggetto di procedimenti di registrazione non ancora conclusi possono accedere all'agevolazione fiscale.
In risposta all'interpello presentato da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio è ammissibile per i marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione.
Il mancato perfezionamento della procedura di registrazione del marchio, causato da procedimenti di opposizione promossi da entità terze, spiega l'Agenzia, non compromette la validità delle domande presentate per l’ammissione al regime di tassazione agevolata previsto dal Patent Box.
Il richiedente, però, deve fornire alle Entrate le ricevute rilasciate dai competenti Uffici per la proprietà industriale con la relativa documentazione, in modo da dimostrare che la domanda di registrazione del marchio è stata effettivamente depositata. E deve tenere presente che, nel caso in cui il procedimento di opposizione si concluda con il diniego di registrazione del marchio, anche l'agevolazione del Patent Box verrà meno.
I soggetti interessati, raccomanda quindi l'Agenzia, sono sollecitati ad essere prudenti nello sfruttamento dell’agevolazione ottenuta a fronte di una procedura di registrazione pendente e a segnalare alle Entrate eventuali eventi che possano far fallire il procedimento.
All.:
Risoluzione n. 81/E del 27 settembre 2016
Aggiornamento del 27 Aprile 2017: marchi d'impresa fuori dal patent box
Marchi di impresa fuori dal patent box, ma solo per le opzioni esercitate con decorrenza 2017.
L’articolo 56 del decreto legge 50/2017, stabilisce che, per i regimi avviati nel 2015 e nel 2016, la deduzione relativa al reddito dei marchi, sia a uso diretto che in licenza, continua fino al termine del quinquennio e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2021. In arrivo l’aggiornamento del Dm 3 luglio 2015, per adeguarlo alle nuove disposizioni.
Patent senza marchi
Il regime italiano di fiscalità agevolata per i beni immateriali si adegua, almeno in parte, alle prescrizioni dell’Ocse. Il paragrafo 63 del documento «Action 5» del progetto Beps dell’Ocse impediva, dopo il 30 giugno 2016, nuove ammissioni a regimi di patent box che non fossero conformi alle regole del nexus approach contenute nel medesimo documento. Regole che (paragrafi 34 e seguenti) consentono di detassare solamente brevetti (compresi i modelli di utilità) e software protetto da copyright.
Il Dl 50/2017, all’articolo 56, cancella conseguentemente i marchi di impresa dal comma 39 della legge 190/2014, che elenca i beni immateriali che possono fruire del patent box. Regime che resta invece pienamente utilizzabile per il software tutelato, i brevetti, i disegni e i modelli e il know how. L’eliminazione dei marchi dall’ambito dell’agevolazione vale solo per il futuro e dunque ha una decorrenza non del tutto allineata con l’Ocse.
Non si potranno immettere i marchi nel patent box, precisa la norma, a partire dai periodi di imposta per i quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016 e dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2017. Le opzioni sui marchi già esercitate con riferimento ai periodi di imposta 2015 e 2016 restano invece valide fino a scadenza. Lo prevede espressamente il comma 3 dell’articolo 56 secondo cui le norme sul patent box precedenti la modifica rimangono applicabili non oltre il 30 giugno 2021.
Le opzioni 2015 e 2016
Considerando che il regime ha una valenza di cinque esercizi, chi ha optato per i marchi dal 2015, potrà dunque detassare il reddito derivante dall’uso diretto o indiretto di tale bene immateriale per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Chi ha invece avviato il regime dal 2016 (opzione inviata entro il 31 dicembre scorso), tasserà parzialmente il reddito dei marchi per i periodi dal 2016 al 2020 compresi. Stop invece, come detto, alle opzioni per i marchi di impresa a partire dal 2017.
Opzioni che peraltro ancora non si possono materialmente esercitare dato che, da quest’anno, la scelta per il patent box si effettua a consuntivo nel modello di dichiarazione dei redditi (articolo 4 del Dm 30 luglio 2015). Va peraltro ricordato che se il bene immateriale è ad utilizzo diretto, l’efficacia dell’opzione è condizionata alla presentazione dell’istanza di ruling.
Dal patent box non è invece stato eliminato il cosiddetto know how cioè i «processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Si tratta di un bene immateriale che non rientra tra i due espressamente ammessi dall’Action 5 e per il quale il paragrafo 37 del documento richiederebbe talune condizioni aggiuntive non previste dalla norma italiana.
In attesa dei ruling
Per i marchi (opzioni fino al 31 dicembre 2016), come per gli altri intangibili a utilizzo diretto, la effettiva detassazione richiede che sia definito, in un accordo preventivo con il fisco, il criterio per la quantificazione della quota parte del reddito di impresa che è ascrivibile al bene immateriale.
Fino a quando il ruling non è chiuso (e a oggi ben pochi accordi sono stati siglati da contribuenti e agenzia delle Entrate), il contribuente non può esporre la deduzione nella dichiarazione dei redditi e Irap (deduzione pari al 30% del reddito per il 2015, 40% per il 2016 e 50% dal 2017).
I contribuenti che hanno presentato l’istanza nel 2015 e a oggi non hanno definito il ruling, potranno, se l’accordo si chiuderà entro il 16 ottobre 2017 (termine di presentazione delle dichiarazioni 2016 stabilito, per i soggetti non Ias-adopter, dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016) inserire la deduzione sia del 2015 che del 2016 nelle dichiarazioni Redditi e Irap 2017. In alternativa, la deduzione del 2015 potrà essere recuperata con un modello integrativo a favore.
Se invece il ruling slitta oltre la prossima scadenza, anche il 2016 andrà opportunamente inserito in una dichiarazione integrativa a favore, dato che l’alternativa prevista dalla legge, di aggiungere la deduzione a quella del 2017 (Redditi 2018) comporterebbe l’ottenimento di un beneficio inferiore, a seguito della riduzional 24% dell’aliquota Ires.