Arriva in Gazzetta ufficiale il decreto dell'8 gennaio 2016, con cui il Ministero delle Politiche agricole ha approvato i criteri generali per l'attuazione dei Contratti di filiera e di distretto e per il finanziamento dei relativi programmi di investimento.
Contratti di filiera e di distretto
I Contratti di filiera e di distretto mirano a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti stakeholder dell'agroalimentare e della distribuzione, in un'ottica di collaborazione e integrazione, attraverso accordi che individuino un programma d'azione, con specifici obiettivi, impegni e risultati attesi.
I soggetti proponenti del Contratto di filiera e del Contratto di distretto possono essere:
- società cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare;
- società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
- rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
I soggetti beneficiari, invece, possono essere:
- imprese anche in forma consortile, società cooperative e loro consorzi, nonché organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare;
- organizzazioni di produttori agricoli e loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.
Investimenti ammissibili
- a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
- b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
- c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei provvedimenti di attuazione dei critei;
- d. costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;
- e. progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale, con intensità variabili a seconda della tipologia e della localizzazione dell'investimento, e del finanziamento agevolato, fino al 100% delle spese ammissibili.
Le risorse saranno definite con successivi provvedimenti, a valere su disponibilità del Ministero, delle Regioni e Province autonome e del Fondo Sviluppo e Coesione nel caso delle agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale e a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) nel caso dei finanziamento agevolati.
Gli incentivi possono essere concessi esclusivamente per attività intraprese dopo l'adozione del regime di aiuto e relativamente a programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro.
Presso il Ministero delle Politiche agricole è tenuto un elenco delle banche che, previa accettazione di specifico mandato conferito da Cassa Depositi e Prestiti, sono autorizzate a:
- rilasciare l'attestazione del merito creditizio del beneficiario;
- concedere al soggetto stesso il finanziamento bancario;
- effettuare la valutazione economico finanziaria;
- svolgere l'attività di gestione ed erogazione dei finanziamenti.
Procedure
Con successivi provvedimenti il Mipaaf definirà le ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti e degli interventi, insieme ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande, che saranno valutate con procedura a sportello.
In caso di valutazione positiva, il Ministero approva il programma, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle Regioni o Province autonome in cui sono localizzati i progetti, per l'eventuale cofinanziamento.
Entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, occorre presentare la proposta definitiva di Contratto di filiera o di distretto al Mipaaf, che provvede all'istruttoria entro i successivi 60 giorni e, una volta acquisita l'eventuale delibera di concessione del finanziamento dalla banca, procede ad approvare definitivamente il Contratto e il relativo programma di investimento
AGGIORNAMENTO DEL 20 SETTEMBRE 2016: I finanziamenti agevolati del Mipaaf
Con il decreto del 3 agosto 2016 il Mipaaf ha stabilito le condizioni economiche e le modalità di concessione del finanziamento agevolato di competenza del Ministero, cui deve essere associato un finanziamento bancario.
Innanzitutto, l'intervento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e quello bancario.
Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo.
La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e un massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto di investimento e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le erogazioni, a stato avanzamento lavori, sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.
La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, verrà stabilita all'interno dei singoli provvedimenti di attuazione del regime di aiuto e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.
Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle stesse scadenze.
Procedure
Con successivi provvedimenti il Mipaaf definirà le ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti e degli interventi, insieme ai termini e alle modalità per la presentazione delle domande, che saranno valutate con procedura a sportello.
In linea generale, il decreto ministeriale dell'8 gennaio prevede che il soggetto proponente trasmetta preventivamente al Ministero la domanda di accesso al regime di aiuto.
Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni e, in caso di valutazione positiva, approva il programma, dandone comunicazione al soggetto proponente e alle Regioni o Province autonome in cui sono localizzati i progetti, per l'eventuale cofinanziamento nella forma del contributo in conto capitale.
Entro 90 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, occorre presentare la proposta definitiva di Contratto di filiera o di distretto al Mipaaf, che provvede all'istruttoria entro i successivi 60 giorni e, una volta acquisita l'eventuale delibera di concessione del finanziamento dalla banca, procede ad approvare definitivamente il Contratto e il relativo programma di investimento.
L'approvazione viene comunicata al soggetto proponente, alla banca finanziatrice e, in caso di cofinanziamento regionale, alle Regioni o Province autonome interessate, oltre che a CDP per la concessione del finanziamento agevolato. Una volta acquisite le delibere del finanziamento agevolato, il Mipaaf trasmette al soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera o di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione.
Le quote del contributo in conto capitale e del finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo contributo in conto capitale, può essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
ALL.
Decreto ministeriale 3 agosto 2016