Novità per l’accesso al Fondo di Garanzia per le PMI esteso al portafoglio finanziamenti e non più solo destinato a singole operazioni: il D.M. Sviluppo Economico 24 aprile 2014 in Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio illustra in dettaglio quelli ammissibili alle garanzie del Fondo.
Si tratta di un insieme di finanziamenti «aventi caratteristiche comuni, quali, a titolo esemplificativo, la forma tecnica utilizzata, la durata minima e massima del finanziamento, le garanzie accessorie richieste».
Istituito dalla legge n. 662/1996 e operativo dal 2000, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ha l'obiettivo di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica, in aggiunta o in sostituzione delle garanzie reali portate dalle imprese.
Il Fondo può intervenire con la concessione di:
- una garanzia diretta, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti;
- una controgaranzia, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto richiedente, garante di primo livello del soggetto finanziatore con il quale collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il Fondo copre la perdita registrata sul finanziamento stesso nella misura massima dell’80%.
I nuovi finanziamenti
L’ammontare del portafoglio a qui è possibile concedere la Garanzia del Fondo è compreso fra 50 e 300 milioni di euro, con tetto minimo di 25 mln per operazioni di controgaranzia.
I finanziamenti devono: essere direttamente finalizzati all’attività di impresa; rientare nelle tipologie di operazioni già considerate ammissibili; essere concessi ed erogati dopo la delibera di accoglimento ed entro la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti; avere durata compresa tra 18 e 60 mesi, con eventuale periodo di preammortamento; essere di importo non superiore all’1% del portafogli o al 2% in caso di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dallo stesso finanziatore (o appartenente allo stesso gruppo bancario); non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
Possono essere in portafoglio operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere.
Altre regole
Per ogni beneficiario il tetto del finanziamento ammissibile resta 2,5 milioni con copertura dell’80%. Il Fondo può intervenire attraverso garanzia diretta a favore del soggetto finanziatore (ad esempio, la banca) e controgaranzia in favore del soggetto richiedente, garante di primo livello del finanziatore (ad esempio, i Confidi). I beneficiari sono PMI, Consorzi e Professionisti, con diverse modalità di accesso.
La domanda
La richiesta di garanzia va presentata al gestore del Fondo, utilizzando l’apposito modulo inviato mediante fax, posta (raccomandata A/R) o PEC (Posta Elettronica Certificata). Il soggetto richiedente deve indicare la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti e fornire tutte le informazioni tecniche connesse all’operazione di costruzione e gestione del portafoglio. Entro 15 giorni il Fondo comunica, tramite gli stessi canali, una risposta di apertura istruttoria o improcedibilità. L’istruttoria valuta il rispetto dei requisiti e dura al massimo 45 giorni, terminando con una comunicazione di ammissione o di non ammissione, completa di motivazioni.
Per maggiori informazioni
- Decreto (pdf, 184 kb)
- Allegato (pdf, 290 kb)
- Scheda informativa sul Fondo di Garanzia