Allungamento dei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le imprese in difficoltà. Il Comitato di Gestione del Fondo, infatti, ha approvato criteri e modalità di istruttoria delle richieste di prolungamento della durata della garanzia nei casi di inadempimento, per le operazioni superiori ai 18 mesi, e nei casi di difficoltà temporanea dell’impresa ad onorare, alla scadenza prevista, gli impegni assunti, per le operazioni di durata non superiore a 18 mesi. A renderlo noto, la circolare MedioCredito Centrale n. 613 del 3 aprile 2012.
Secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione, la richiesta di prolungamento può essere inoltrata anche qualora non sia stata inviata, da parte del soggetto finanziatore, un’intimazione di pagamento all’impresa. In ogni caso, non deve essere stata ancora presentata richiesta di attivazione del Fondo da parte del soggetto richiedente.
Inoltre, tali richieste non devono prevedere una modifica della natura dell’operazione garantita, che deve, perciò, mantenere le medesime condizioni dichiarate in sede di richiesta di ammissione alla garanzia. Laddove, invece, comportino una modifica sostanziale delle condizioni iniziali - in termini di maggior impeno de Fondo - potranno essere oggetto di specifica valutazione.
Il Comitato, poi, equipra la presentazione delle richieste di prolungamento, a differenza dei casi, all’avvio delle procedure di recupero o alla richiesta di attivazione della garanzia. Pertanto, laddove sia accertata l’assenza dei presupposti per l’attivazione del Fondo, la richiesta di prolungamento non è ritenuta procedibile e viene avviato il procedimento di inefficacia della granzia stessa.