Con l’Avviso n. 1/2019 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 €
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:
- le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 4/2018 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
- gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell’art. 5.2 del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” - Formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano.
Il Piano formativo - che deve prevedere la partecipazione anche di Università e/o Enti di ricerca - deve comprendere un insieme organico di attività - direttamente connesse al progetto di innovazione in atto nelle imprese - che, oltre alla formazione vera e propria, possono riguardare:
- Attività preparatorie e di accompagnamento per l’analisi della domanda, la diagnosi e la rilevazione dei fabbisogni aziendali in materia di innovazione;
- Attività non formative per la progettazione delle attività del Piano, l’orientamento, la valutazione e il bilancio delle competenze dei lavoratori.
Il bando non dà indicazioni stringenti in merito alle modalità formative da adottarsi. Infatti, fermo restando che non possono essere finanziate le ore di formazione durante le quali il partecipante svolge attività produttive, per il resto l’azienda è libera di scegliere le modalità ritenute più idonee (formazione in aula, seminari, action learning, coaching, affiancamento, training on the job, etc.).
Importante è il livello di formazione che viene impartita ai dipendenti è che deve essere avanzata o specialistica.
Le azioni formative base, infatti, sono ammesse solo se strettamente connesse all’innovazione digitale e/o tecnologica nelle aziende beneficiarie, nel limite massimo del 20% del totale delle ore di formazione del Piano.
Alla fine del percorso - che può durare al massimo tredici mesi - il Piano dovrà prevedere un momento di verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti con il rilascio di una certificazione.
Al Piano formativo possono partecipare i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti), occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di processo o di prodotto.
La formazione può coinvolgere anche i lavoratori in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento.
Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano dovranno essere compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.