Con l’entrata a regime del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, vengono modificati i criteri di verifica e le modalità di compilazione delle dichiarazioni "de minimis".
ll regolamento de minimis in vigore per il settennato 2014 - 2020 è sostanzialmente identico a quello rimasto in vigore per il periodo 2007 - 2013, salvo un'importante novità da tenere presente per le imprese appartenenti a un gruppo aziendale.
La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica": nel calcolo del plafond de minimis deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. La nuova norma richiama da vicino il principio e il metodo utilizzato per il calcolo della dimensione di piccola e media impresa.
Nello specifico si intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni di collegamento seguenti, da verificare sia a monte che a valle dell'impresa richiedente l'incentivo:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Per la definizione di PMI, vedere la sezione Come capire se un'impresa è una PMI.
Resta confermato l'importo complessivo degli aiuti de minimis concedibili dalle pubbliche amministrazioni in capo alla singola impresa, se indipendente, o al gruppo di imprese collegate tra loro: 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese con esercizio finanziario corrispondente all'anno solare gli anni da prendere in considerazione per la verifica delle agevolazioni in de minimis sono quindi: 2012, 2013, e 2014.
Infine grazie al nuovo regolamento anche le imprese in crisi potranno accedere agli aiuti erogati in regime de minimis, fattispecie vietata in passato.
Di seguito alcune indicazioni operative:
- dal 1° luglio 2014 è obbligatorio allegare la nuova dichiarazione "de minimis" alle domande di agevolazione presentate su Bandi assoggettati al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- i soggetti che hanno presentato domanda su Bandi assoggettati al Regolamento (UE) n. 1407/2013 prima del 1° luglio, ma che non hanno ancora ottenuto la concessione dell’agevolazione, dovranno inviare la nuova dichiarazione.
Documenti:
- Nuova dichiarazione de minimis
- Allegato I - Istruzioni operative
- Allegato II - Dichiarazione imprese collegate