Il "Decreto Sviluppo" cerca di favorire l'inversione della rotta nella ricerca: poiché sono ben note le difficoltà dell'Italia ad investire in ricerca, il legislatore ha rispolverato l'istituto del credito di imposta per la ricerca e il "contratto di programma per la ricerca strategica".
Il D.L. 13 maggio 2011 n. 70, all'art. 1, prevede infatti l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che commissionano progetti di ricerca ad Università o enti pubblici di ricerca. Come specificato al comma 4, la nuova agevolazione sostituisce quella introdotta dall'art. 25 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità).
Ma la novità del decreto è forse quella che fa riferimento ai "contratti di programma", con cui il legislatore intende finanziare progetti strategici di rilevante interesse per la promozione e l'attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale.
La ricerca in Italia
Come evidenziato anche nel Programma Nazionale di Ricerca 2011-13, approvato lo scorso 23 marzo dal Cipe, in Italia sono bassi gli investimenti in ReS, sia pubblici che privati.
Nel settore della Ricerca pubblica, l'Italia investe lo 0,56% del PIL, rispetto alla media europea dello 0,65% (dato relativo al 50% del finanziamento all'Università e al 100% del finanziamento agli Enti e Centri pubblici di ricerca). Anche gli investimenti in ReS delle imprese italiane, pur se in aumento, sono quasi la metà rispetto alla media europea: 0,55 rispetto all'1,17% del PIL.
Molto bassi sono gli investimenti delle piccole imprese, che corrispondono al 5,1% del totale, situazione comune a quella di altri Paesi: il dato, tuttavia preoccupa se si considera che in Italia le PMI rappresentano il 99% delle imprese, e che le stesse sono concentrate in settori "tradizionali" a medio-bassa tecnologia.
Il credito di imposta per la ricerca
Il credito di imposta a favore della ricerca, introdotto dall'art. 1 del DL 70/2011, spetta alle imprese che finanzieranno progetti di ricerca nelle Università o in enti pubblici di ricerca. Saranno agevolati gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
Le Università ed enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti di ricerca (a loro affidati dalle imprese) anche in associazione, in consorzio, in joint venture, ecc., con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico.
Un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, potrà individuare altre strutture finanziabili. Per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:
- le Università (statali e non statali) e gli istituti Universitari (statali e non statali) legalmente riconosciuti
- gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 e l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana);
- gli organismi di ricerca riconosciuti dall'Unione Europea, così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione 2006/C 323/01, paragrafo 2.2, lettera d). Il bonus è pari al 90% e va calcolato sulla spesa incrementale rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati dall'impresa nel triennio 2008-2010.
Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, mediante il modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241/197, ad esclusione per i debiti relativi a:
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR;
- premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- compete in 3 quote annuali, a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
- è interamente deducibile;
- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi;
- non è soggetto all'ordinario limite di utilizzo di 250mila annui previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).
Le risorse complessivamente stanziate per il periodo 2011-2014 ammontano a 484 milioni di euro, così ripartite:
- 55 milioni di euro per l'anno 2011;
- 180,8 milioni di euro per l'anno 2012;
- 157,2 milioni di euro per l'anno 2013;
- 91 milioni di euro per l'anno 2014.
L'art. 9, comma 1, del "Decreto Sviluppo" introduce uno strumento agevolativo dai contorni ancora tutti da definire: il "Contratto di programma per la ricerca strategica".
Tali programmi potranno essere stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) con soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, nonché con distretti.
La finalità dell'intervento è di individuare e attuare iniziative e progetti strategici di rilevante interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo sperimentale, anche coordinati o integrabili con analoghe iniziative di natura prevalentemente industriale, nonché per concorrere sul piano della ricerca alla attrazione di investimenti e alla realizzazione di progetti di sviluppo o di infrastrutture tecnologiche di rilevanti dimensioni a beneficio della comunità scientifica, accademica e per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno.
Le disposizioni attuative dell'intervento in esame saranno definite con apposito Decreto ministeriale di natura non regolamentare.
Fonte: Il Quotidiano Ipsoa - Ipsoa Editore