A distanza di più di due anni e dopo due scadenze non rispettate, le attese linee guida di riforma del meccanismo dei Certificati Bianchi verranno finalmente redatte.
Con il comunicato stampa del 31 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha infatti comunicato ufficialmente di aver messo in consultazione un documento dal titolo Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo dei Certificati Bianchi.
Nel documento del Mise l’aggiornamento delle Linee Guida, che avverrà di concerto con di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene ritenuto ‘urgente’.
E verrà effettuato si legge nel documento “per un miglior raccordo con gli altri strumenti previsti dallo stesso decreto (precisamente, l’efficientamento degli immobili pubblici e il Fondo per l’efficienza energetica) e per :
- migliorare l’efficacia del meccanismo, anche con eventuali modifiche della soglia dimensionale richiesta;
- valorizzare i risparmi energetici derivanti da misure volte al miglioramento comportamentale;
- prevenire comportamenti speculativi.
Il DM 28 dicembre 2012 ha limitato l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai soli progetti non ancora realizzati o in corso di realizzazione, ossia a quei progetti che al momento della presentazione non avevano ancora iniziato a generare risparmi. In tal modo, il principio di non attribuire incentivi a interventi già realizzati e regolarmente messi in esercizio a prescindere dall’incentivo è già stato reso operativo, rispettando quella che deve essere la logica sussidiaria dell’intervento pubblico rispetto alla propensione all’investimento.
L’aggiornamento delle Linee Guida, in attuazione di quanto previsto dall’art.7 del D.lgs. 102/2014, è finalizzato a superare alcune rilevanti criticità incontrate in fase di attuazione, quali:
a. il rischio di conteggiare risparmi e attribuire certificati per risparmi futuri o solo potenziali, che potrebbero non essere realizzati a causa di dismissioni o riqualificazioni anticipate degli impianti dovute, ad esempio, all’andamento del mercato o a logiche di obsolescenza commerciale e tecnologica del bene; ciò comporta un rischio molto elevato per il sistema e comunque un fenomeno di sovrastima del risparmio effettivamente prodotto, difficile da gestire;
b. la necessità di aggiornare il ruolo, le conseguenti responsabilità ed i diritti nei confronti del GSE di quelli che le attuali Linee guida chiamano “soggetto proponente” e “cliente partecipante”;
c. la necessità di una metodologia più oggettiva, o comunque maggiormente definita ex-ante, per la valutazione dei progetti dei settori industriali e infrastrutturali, in modo da orientare fin dall'inizio il proponente su cosa debba assumere come baseline, a vantaggio dell'efficacia e della rapidità della successiva procedura di valutazione e per evitare il fenomeno della sovra-allocazione;
d. l'assenza di una modalità efficace per tenere conto dell'evoluzione tecnologica nel corso della vita del del progetto, che dovrebbe portare a rivedere la durata del sostegno pubblico o comunque a non assumere necessariamente l'intera vita tecnica (peraltro potenziale) come parametro uniforme di riferimento.
Si considera, pertanto, urgente procedere ad un aggiornamento delle Linee Guida al fine di:
- promuovere le competenze dei soggetti ammessi, come già previsto all’art.12, comma 5, del D.lgs. 102/2014, che introduce l’obbligo di certificazione UNI11352 e UNI CEI 11339
- eliminare i rischi di sovra-remunerazione;
- premiare le tecnologie più efficienti attraverso una più chiara definizione del principio di addizionalità;
- razionalizzare, armonizzare e differenziare opportunamente i diversi strumenti di sostegno dell’efficienza energetica vigenti, al fine di indirizzare correttamente le risorse a disposizione;
- rivedere le modalità per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica al fine di eliminare il rischio di riconoscerli per risparmi che potrebbero non essere realizzati;
- aggiornare i ruoli del soggetto presentatore del progetto e del soggetto realizzatore dell’investimento;
- precisare le modalità di effettuazione dei controlli.
Il Mise ha dunque aperto la fase di consultazione pubblica che, aperta fino al 30 settembre 2015, permette a tutti i soggetti interessati di trasmettere osservazioni e proposte all’indirizzo e-mail certificatibianchi@mise.gov.it.