Bonus fiscale alla capitalizzazione a misura d'impresa.
Il ministero dell'Economia ha definito le regole per rendere pienamente operativo l'Aiuto alla crescita economia (Ace) introdotto dalla manovra di Natale per incentivare le imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, riconoscendo loro uno "sconto" del prelievo fiscale sui redditi che derivano dal finanziamento con capitale di rischio.
Diverse le novità e i chiarimenti contenuti nel decreto attuativo messo a punto dall'Economia e ormai prossimo alla firma una volta che avrà superato il vaglio della ragioneria: viene previsto un regime semplificato di accesso all'Ace per i soggetti Irpef, mentre le riserve legali rileveranno per i soggetti Ires; novità in arrivo per le imprese che hanno optato per la tassazione di gruppo o per la trasparenza; per evitare, poi, un uso improprio del beneficio fiscale il provvedimento attuativo individua specifiche condizioni antielusive, un po' com'era già accaduto in passato con la vecchia Dual income tax.
Ma vediamo, in sintesi, le principali novità.
Per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria la scelta dell'amministrazione è stata quella di prevedere un meccanismo di accesso all'Ace particolarmente semplificato. Per i soggetti Irpef, infatti, si assume come quota agevolabile agli effetti dell'Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Nessun peso viene dato alla variazione del capitale proprio. In questo modo tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale.
In sostanza poco importa se si tratti di capitale di vecchia formazione (cioè risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Inoltre, l'articolo 8 del decreto attuativo prevede che la quota Ace concorre al reddito complessivo e ai fini della determinazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, nonché delle detrazioni. Ad esempio, ai fini della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, da lavoro, per oneri e per canoni di locazione, la quota Ace concorre alla formazione del reddito complessivo, rilevando in tutti i casi in cui la misura di queste detrazioni è vincolata all'importo del reddito.
L'articolo 5 del decreto attuativo rappresenta il cuore del provvedimento e della stessa agevolazione. Tra i principali chiarimenti della norma viene precisato che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio ai fini della determinazione dell'Ace i conferimenti in denaro tra cui anche le rinunce incondizionate dei soci alla restituzione di crediti verso la società. Sempre ai fini della determinazione del beneficio per i soggetti Ires il decreto, all'articolo, 5 chiarisce che tra gli accantonamenti di utili a riserve avranno rilevanza anche le riserve legali così come le riserve indivisibili effettuate dalle cooperative e dai loro consorzi.
Agevolazione ampia, poi, per chi partecipa al consolidato fiscale. Le eccedenze di quote Ace calcolate dalle singole società partecipanti alla tassazione di gruppo possono essere trasferite alla cosiddetta "fiscal unit" che potrà utilizzarle fino a concorrenza del reddito complessivo globale del gruppo. In caso di tassazione per trasparenza il provvedimento attuativo prevede (articolo 7) che la società partecipata trasparente determina la sua quota Ace e la deduce dal suo reddito complessivo netto. In caso di eccedenza questa verrà attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Nel decreto attuativo, inoltre, vengono previste condizioni più ampie per evitare comportamenti elusivi e, in particolare, possibili duplicazioni del beneficio soprattutto in caso di immissione di denaro. In particolare viene chiarito che tra le norme antielusive l'acquisto di aziende è circoscritto alle aziende appartenenti al gruppo. Infine, il decreto conferma che il beneficio consiste in una deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello che risulta alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Per il periodo d'imposta 2011 e i due successivi l'aliquota è fissata al 3 per cento.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e tributi